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Lainf

PERSONE ASSICURATE OBBLIGATORIAMENTE:

  • Tutti i lavoratori DIPENDENTI occupati in Svizzera per più di 8 ore lavorative settimanali c/o lo stesso datore di lavoro;
  • Tutti i DISOCCUPATI, durante il periodo in cui percepiscono indennità di disoccupazione;

PERSONE ASSICURATE A TITOLO FACOLTATIVO:

  • Gli INDIPENDENTI possono assicurarsi facoltativamente in base alla LAINF se lavorano in Svizzera e se sono domiciliati nel nostro Paese o in uno stato appartenente all'UE.

RISCHI ASSICURATI: La AINF copre le conseguenze economiche che risultano dagli INFORTUNI PROFESSIONALI (evento avvenuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa per conto del datore di lavoro o durante il tragitto per recarsi alla stessa) e da INFORTUNI NON PROFESSIONALI (evento avvenuto al di fuori dell'attività lavorativa).
L' assicurazione si estende anche alle MALATTIE PROFESSIONALI, ovvero malattie causate esclusivamente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale.

CHI E' TENUTO AL PAGAMENTO DEI PREMI?: I premi dell' assicurazione infortuni e le malattie professionali sono obbligatori e interamente a carico del datore di lavoro; I premi dell' assicurazione infortuni non professionali sono a carico dei dipendenti a titolo facoltativo.


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Orari di apertura :
da Lunedi a Venerdi dalle 9.00 alle 18.30

Sabato, festivi e serali solo su appuntamento