banner_sito__23_

Lpp

PERSONE ASSICURATE OBBLIGATORIAMENTE:

  • Tutti i lavoratori dipendenti in Svizzera con un reddito superiore alla soglia di ingresso (dal 2021 Chf 21.510 annui) dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età fino al pensionamento;
  • DISOCCUPATI nel corso dell'ottenimento dell'indennità giornaliera.

PERSONE ASSICURATE FACOLTATIVAMENTE:

  • Lavoratori INDIPENDENTI;
  • Dipendenti che non raggiungono la soglia minima d'ingresso.

I contributi assicurativi sono disciplinati dal regolamento dell'istituto di previdenza per il personale in cui è definito che il datore di lavoro deve versare almeno il 50% del contributo LPP.
Datore di lavoro e dipendenti devono finanziare tre voci di contribuzione:

  • Accrediti di vecchiaia;
  • Premio di rischio per decesso e invalidità;
  • Supplementi.

Le prestazioni di vecchiaia consistono in una rendita di vecchiaia e di una rendita per figli. Le prestazioni di invalidità sono composte dalla rendita di invalidità e dalla rendita per figli.
Le prestazioni per superstiti sono composte dalla rendita per coniuge e dalla rendita per orfani.

Il finanziamento dell PP avviene in base al SISTEMA DI CAPITALIZZAZIONE. Quasi tutti gli istituti di previdenza per il personale sono organizzati in base al sistema del primato dei contributi.
Con questo sistema, le prestazioni assicurate sono calcolate in base all'avere di vecchiaia dell'assicurato.

L'importanza della scelta di una Cassa Pensione valida e conveniente determina nel vostro futuro la sicurezza per Voi e per i Vostri cari.
Affidate alla nostra competenza nel campo previdenziale questo compito delicato e vivete più tranquilli il Vostro futuro.


Richiedi una Consulenza

Orari di apertura :
da Lunedi a Venerdi dalle 9.00 alle 18.30

Sabato, festivi e serali solo su appuntamento